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Firenze, 30 giugno 2008
Si e' svolto domenica 29 giugno il presidio dimostrativo nella area di divieto di accesso ai cani situata all'interno dell'anello di piazza Gramsci a Castelfiorentino.
Lo slogan giardini aperti ai cani se condotti da persone civili ed educate (con sacchetto e guinzaglio) ha trovato l'adesione di molti passanti.
Si tratta di difendere un principio incontestabile: solo chi trasgredisce deve essere punito. E' intervenuta la Polizia municipale che, constatando la violazione dell'ordinanza 15/2008, che invece punisce tutti i detentori di cani che si trovino in determinate zone, ha sanzionato i tre rappresentanti di associazioni animaliste nazionali: 100%Animalisti, CEDA onlus e OIPA Italia onlus.
Abbiamo fatto annotare che i cani erano tenuti a guinzaglio e che i detentori erano in possesso del necessario per la raccolta delle deiezioni: eravamo cittadini rispettosi delle regole del vivere civile ma siamo stati puniti lo stesso.
Ora ci muoveremo impugnando i verbali: già il TAR del Veneto annullò un'ordinanza del Sindaco di Treviso: è profondamente ingiusto punire tutti i detentori di cani, anche se seguono le più elementari regole del vivere civile; basterebbe multare chi – in quelle zone ora vietate tout court – non possieda almeno un sacchetto per la raccolta delle deiezioni: è un semplice metodo per distinguere chi realmente vuole rispettare le regole di convivenza civile.
Le associazioni intendono far diventare Castelfiorentino un caso simbolo a livello nazionale per contestare la continua criminalizzazione di tutti i detentori di cani da parte degli amministratori pubblici, incapaci di colpire i soli maleducati.
Elvino Gasparotti
CEDA onlus - Comitato Europeo Difesa Animali Delegazione Provinciale
Firenze
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Un estratto della sentenza del TAR:
(Flora e fauna – Divieto ai proprietari ed ai detentori di cani di condurli in talune zone della città – Potere esercitato dal Sindaco – Illegittimità – Principio di adeguatezza e proporzionalità tra azione e Reazione – Applicazione dei normali mezzi predisposti dall’ordinamento – Necessità.) ‘’Il provvedimento, con il quale è stato fatto divieto "ai proprietari ed ai detentori di cani, anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo (...) di condurre lo stesso in particolari località": viola i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione, laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i normali mezzi predisposti dall’ordinamento (maggiore prevenzione, inasprimenti dei controlli e della repressione), vieta puramente e semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltro sulla libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette talune zone della città. Pertanto, al fine di giustificare il potere esercitato dal Sindaco, non é richiamabile l’art. 37 del regolamento comunale di polizia urbana (che consente la limitazione ricorrendo specifiche e ben individuate circostanze). Pres. Zuballi - Est. Rovis.
TAR – Veneto, sezione, III, 27 luglio 2004, Ordinanza n. 797
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